Sentenze
Cassazione 5051/2012 Cassazione 16 ottobre 2013 n. 23536 Cassazione ordinanza n. 12355/2014 Cassazione n. 8103/2016 - n. 5867/2016 - 5516/2016 - 6924/2016. (Cassazione 5051/2012): «Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366, 1 co. n. 4, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998). È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente. Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’”atto di citazione ritualmente notificato in data 20.04.1995″, all’”ordinanza del 05.02.03″ del G.O.A., alla “sentenza n. 289/05″ del Tribunale di Salerno, all’”appello notificato in data 27.05.2005″, all’essere stato il “pontile costruito dall’ente locale (peraltro senza alcun atto di assenso da parte del Ministero)”, di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d’interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, gli stessi risultino i prodotti, e ai sensi dell’art. 369, 2 comma. n. 4, c.p.c. se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279). A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161)». Cassazione 16 ottobre 2013 n. 23536: " ...... in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366, comma 6, c.p.c., oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell'art. 369, comma 2 n. 4, c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha il duplice onere -imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parti si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La valutazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile, Cassazione 14216/2013". Distinzione tra sentenza e ordinanza - Cassazione sentenza n. 27143/2016: «Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre; ne consegue che deve essere definito come sentenza il provvedimento con il quale il giudice definisce la controversia soggetta al suo giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale; mentre non è definibile come sentenza il provvedimento adottato in ordine all'ulteriore corso del giudizio, anche se con esso siano state decise questioni di merito o di procedura, essendo tali questioni soggette al successivo riesame in sede decisoria». Cassazione n. 5867/2016: "Si rappresenta previamente che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav.4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all'art. 366, 1 co., n. 6), c.p.c. (l'art. 371 c.p.c., comma 3, richiama, tra gli altri, l'art. 366 c.p.c.), ben avrebbero dovuto i ricorrenti incidentali, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del controricorso - ricorso incidentale il testo della delibera dell'assemblea condominiale del 12.10.1989, il tenore della relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. Pe., il complesso delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il contenuto della comparsa in data 22.1.1991 con cui S.C., C.F., Sa.Do. e C.R. ebbero a costituirsi innanzi al tribunale di Brindisi." Cassazione n. 551672016: E va aggiunto che lo stesso ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (Cass.14784/2015). Cassazione ordinanza n. 12355/2014 *********************
Decorrenza del termine per la
costituzione dell'appellante dalla notifica al destinatario,
Cassazione sentenza n. 1663/2016:
"Ciò è stato immediatamente
chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che
ha evidenziato come la scissione operi esclusivamente
laddove ne deriva un favor per il soggetto notificante, cioè
l'incidenza sia coerente con la tutela del soggetto cui è
finalizzata alla scissione stessa (v. Cass. sez.3, 14 luglio
2004 n. 13065; Cass. sez. 3, 11 maggio 2007 n. 10837 - per
cui la distinzione dei momenti di perfezionamento della
notifica per il notificante e per il destinatario dell'atto,
scaturita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale,
"trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del
procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta
alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare
conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza
conseguente al tardivo compimento di attività riferibile
all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda
che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba
essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come
per la costituzione dell'appellante o il deposito del
ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi
per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal
tenore testuale degli articoli 165 e 369 cod. proc. civ., al
momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario,
contro cui l'impugnazione è rivolta", principio così
espressamente affermato proprio per un caso di appello per
ritenere che il termine previsto dagli articoli 165 e 347
c.p.c. decorre dalla notifica dell'atto d'appello in senso
proprio e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario -; Cass. sez. 1, 21 maggio 2007 n. 11783 - che
conferma come, ai fini dell'osservanza del termine di
costituzione in appello dell'appellante, il "giorno della
notificazione" di cui agli articoli 165 e 347 c.p.c. non è
da identificarsi in quello in cui si realizza a vantaggio
del notificante un effetto anticipato e provvisorio, bensì
in quello in cui si compie il perfezionamento del
procedimento notificatorio, ovvero nel momento in cui l'atto
viene ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera
di conoscibilità -; Cass. sez. 3, 20 aprile 2010 n. 9329 -
per cui "il termine per la costituzione dell'appellante, ai
sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., in relazione all'art.
165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento
della notificazione dell'atto di appello nei confronti del
destinatario e non dal momento della consegna di tale atto
all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini
della tempestività dell'impugnazione" - e da ultimo Cass.
sez. lav., 29 ottobre 2013 n. 24346 - che ribadisce come "la
distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica
per il notificante e il destinatario dell'atto, risultante
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova
applicazione solo quando dall'intempestivo esito del
procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta
alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare
conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza
conseguente al tardivo compimento di attività riferibile
all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda
che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba
essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come
per il deposito del ricorso per cassazione e del
controricorso, dovendo essa in tal caso intendersi per
entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore
testuale dell'articolo 369 cod. proc. civ., al momento della
ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui
l'impugnazione è rivolta"). "
Eccezioni non
rilevabili di ufficio: Cassazione n. 19212/2016:
"Occorre al riguardo ricordare che eccezioni
non rilevabili d’ufficio sono solo quelle in cui la
manifestazione della volonta’ della parte sia
strutturalmente prevista quale elemento integrativo della
fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni
corrispondenti alla titolarita’ di un’azione costitutiva),
ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano
come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni
altro caso ritenere la rilevabilita’ d’ufficio dei fatti
modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal
materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. 12353
del 2010). Infatti l’evoluzione che ha segnato la
giurisprudenza di legittimita’, a partire dalle Sezioni
Unite n. 1099 del 1998, ha stabilito che il regime normale
delle eccezioni e’ quello della rilevabilita’ di ufficio, in
funzione dell’assolvimento del compito primario del
processo, di “servire all’attuazione di diritti esistenti e
non alla creazione di diritti nuovi”. Ha quindi confinato
l’ambito della rilevabilita’ a istanza di parte ai casi
specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni
corrispondenti alla titolarita’ di un’azione costitutiva
(es. annullamento). Infine le Sezioni Unite del 2013
(ordinanza n. 10531), dando continuita’ all’orientamento
gia’ insito nelle sentenze n. 226 del 2001 e n. 15661 del
2005, hanno ritenuto corretta la tesi che ammette la
possibilita’ di rilevare di ufficio le eccezioni in senso
lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis,
indipendentemente da specifica allegazione di parte. Del
resto il divieto dello ius novorum in appello si riferisce
alle domande, alle eccezioni e alle prove (articolo 345
c.p.c.), e non gia’ indiscriminatamente alle mere difese
comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o
alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse
si basano e che risultano dalle acquisizioni processuali
essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle
eccezioni “in senso lato” o “improprie” (cfr.
fra le tante, Cass n 11015 del 2011; Cass n 11774 del 2007 e
Cass. n. 18096 del 2005)".
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