Il ricorso per cassazione
Redazione del ricorso per cassazione
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Per la redazione dei ricorsi per cassazione è necessario che il difensore sia un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti
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Redazione ricorso per cassazione civile e penale
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Pareri sulla proponibilità e sulla redazione del ricorso
- Studio legale Avvocato Fabio Scatamacchia Via XX Settembre n. 98/G 00187 - Roma telefono: 064819909
Le
sezioni Unite della Cassazione e la formulazione dell'art. 360 n. 5
Cassazione sentenza n. 19881/2014
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Redazione ricorso
La redazione del ricorso civile per cassazione
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La redazione del ricorso (e del controricorso) per cassazione da parte dell'avvocato, con la riforma del 2012, ha assunto un grado di difficoltà tale da imporre all'avvocato cassazionista un studio molto approfondito della questione.
Tali difficoltà sono rappresentate dal cd. principio di autosufficienza (di elaborazione giurisprudenziale) e dalle modifiche all'art. 360 1° comma n. 5.
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L'autosufficienza.
L'avvocato, nella redazione del ricorso, deve riprodurre, sinteticamente, i fatti del processo così da farli conoscere alla Suprema Corte e deve poi riprodurre trascrivendoli quei documenti (già in atti nel processo di merito) su cui il ricorso per cassazione si fonda (memorie difensive, verbali d’udienza, consulenze d’ufficio, di parte, documenti, lettere e testimonianze ecc.): in sostanza, la Corte di Cassazione deve poter conoscere della questione e dei motivi con la sola lettura del ricorso (e del controricorso e delle memorie). Pena per la violazione di tale principio è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Per la redazione del ricorso (e del controricorso) l'avvocato deve poter consultare i fascicoli del primo e secondo grado.
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Le modifiche all'art. 360 1° comma n. 5. La legge n. 83/2012 ha sostituito la vecchia formulazione (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) con la seguente "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti". La differenza è sostanziale e profonda e l'avvocato deve tenerne conto.
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Le medesime considerazioni valgono per la redazione del controricorso.
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Il ricorso è regolato dall'art. 606 del codice di procedura penale.
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Anche per la redazione da parte dell'avvocato del ricorso in materia penale si è sviluppata l'elaborazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso, con limiti però più marcati che per il ricorso per cassazione civile. Questo, da una parte, per la materia trattata (comminare pene alla detenzione), ma anche, da altra parte, per la necessità per i giudici di cassazione di valutare l'eventuale eccepito travisamento della prova ovvero l’omessa considerazione di una prova ovvero la illogicità della motivazione della sentenza.
Cassazione penale n. 1401/2014: Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato articolo 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruita’ della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del ed. “travisamento del fatto”, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non e’ sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
Le sezioni Unite della Cassazione e la formulazione dell'art. 360 n. 5
Cassazione sentenza n. 19881/2014
5. Si può quindi affermare il seguente principio di diritto:
a) La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".
b) Il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
c) L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
d) La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.
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