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Redazione del ricorso per cassazione. Avvocato

               fscata@infinito.it

Una guida al ricorso per cassazione e alla sua redazione (termini, notifica, autosufficienza, proponibilità)

 

 Termini per la proposizione del ricorso civile e penale   

             

Le sentenze impugnabili e i motivi di ricorso, art. 360 cpc

 

Studio legale  Avvocato Fabio Scatamacchia  Via XX Settembre n. 98/G  00187 - Roma  telefono: 064819909
 

Lo studio, ricevuti gli atti necessari, potrà verificare la possibilità di proporre il ricorso per cassazione, individuare i vizi nei provvedimenti da impugnare e quindi le censure che potranno essere denunciate alla Suprema Corte di Cassazione, rispettando i canoni e dettami per la redazione del ricorso (o controricorso) e dei relativi motivi.

  Il principio di autosufficienza nel ricorso per cassazione

e il

Procollo del 17.12.2015

Il Primo presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il1 17.12.2015,hanno stilato un protocollo che fissa le regole da seguire da parte dell'avvocato per la redazione dei ricorsi per cassazione in materia civile.

Le sezioni Unite della Cassazione e la formulazione dell'art. 360 n. 5

Decorrenza del termine per la costituzione dell'appellante dalla notifica al destinatario, Cassazione sentenza n. 1663/2016

Eccezioni non rilevabili di ufficio - Cassazione n. 19212/2016

 

  NOTE LEGALI DEL SITO                       Le sentenze della Suprema Corte di Cassazione - Ricerca

Link utili

Attività dello studio e dell'avvocato

 

 

Redazione ricorso per cassazione civile e penale

Collaborazione con i Colleghi

 
 
 
La collaborazione con i colleghi
Lo studio e l' avvocato si propongono di offrire ai colleghi di altri distretti di corte di appello ausilio,  collaborazione e domiciliazione nei giudizi avanti la corte di cassazione, sia in materia civile che penale, Consiglio di Stato, TAR Lazio.
L'attività dell'avvocato potrà essere limitata alla sola domiciliazione ovvero alla più ampia collaborazione con la redazione degli atti e del ricorso e controricorso, con la partecipazione alle udienze e alla discussione in cassazione.
L'avvocato provvederà, per il civile, all'iscrizione a ruolo e ai controlli successivi  e, per il  penale, al deposito del ricorso, del controricorso e degli atti successivi, nonchè alle incombenze relative alla domiciliazione.
 
Discussione del ricorso
Sostituzioni in udienza: Tribunale civile, Tribunale penale, Corte di Appello civile e penale, Tar, Consiglio di Stato e Cassazione.

Redazione ricorso

I termini per il ricorso avanti la corte di cassazione civile

Nella redazione del ricorso per cassazione è necessario distinguere due ipotesi:

A) la sentenza da impugnare non è stata notificata e allora il ricorso alla Corte di Cassazione deve essere notificato entro 6 mesi dal deposito della sentenza (se il termine dei sei mesi cade nel periodo feriale, 1 agosto 31 agosto,  si sospende e torna a correre dal 1°settembre).  Tale sospensione non si applica a determinate materie, quali le cause di lavoro.

B) la sentenza è stata notificata e allora il termine per il ricorso alla corte  cassazione è di 60 giorni dalla data di ricezione della notifica (con sospensione del termine nel periodo feriale suddetto).

Non per tutte le materie i termini processuali si sospendono nel detto periodo feriale.Chiedere al proprio avvocato se la materia specifica che interessa sia soggetta alla sospensione.

 

 

Segnalato da Aristotele

I termini per il ricorso avanti la corte di cassazione penale

I termini per il ricorso in cassazione in materia penale sono più articolati e differenziati. Si trascrive l'art. 585 del  cpp.  (anche per il penale i termini di presentazione del ricorso si sospendono nel periodo feriale (1 agosto -  31 agosto).

 

Art. 585. Termini per l'impugnazione.

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza

ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto

del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità

dell'impugnazione  si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

 

Art. 544. Redazione della sentenza.

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

 

Art. 548. Deposito della sentenza.

1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

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Protocollo del 17.12.2015 tra il Consiglio Nazionale Forense e il Presidente della Corte di Cassazione

Le linee specifiche per la redazione del ricorso e del controricorso in materia civile e penale da parte dell'avvocato cassazionista

CARATTERI E IMPAGINAZIONE

Utilizzare fogli A4 (naturalmente anche intestati); margine orizzontale sinistro 3,5 cm (così che non sia di impedimento in caso di fascicolazione); margine orizzontale destro almeno 2,5   cm;   margini   verticali   2,5   cm;   carattere   preferibilmente   VERDANA   (facilita   la modificazione del formato), dimensione di almeno 12 pt nel testo e con un’interlinea 1,5.

STRUTTURA DELL’ATTO

In linea con le previsioni del codice di procedura penale l’atto dovrà contenere i seguenti elementi secondo le indicazioni dello schema:

1)      parte ricorrente;

2)      provvedimento impugnato;

3)      indicazione della norma incrim inatrice;

4)      eventuale altro riferimento normativo attinente all’oggetto del ricorso;

5)      esposizione dei motivi, ciascuno articolato come segue:

6)      epigrafe   -  esposizione  -  precisazioni;

7)      conclusioni;

8)      indicazione degli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi del ricorso;

9)      sottoscrizione;

10)   indice degli allegati

 

MOTIVI

Con specifico riferimento ai motivi di impugnazione:

-         i  vizi  di  legittimità  dovranno  essere  esposti  distinguendo  le  singole  doglianze  con riferimento ai casi dell’articolo 606 cod.proc.pen. ovvero ad altre norme;

-         ogni motivo dovrà essere introdotto da una epigrafe che indichi il vizio dedotto, le norme che  si  assumono  violate  e  i  riferimenti  alla  fattispecie  prevista  dall’articolo  606 cod.proc.pen. ovvero ad altre norme;

-         l’esposizione dei motivi, avente caratteristiche di sinteticità e chiarezza, dovrà evitare la riproduzione del contenuto degli atti processuali oggetto del gravame essendo sufficiente la specifica indicazione degli stessi integrata dalla elencazione di seguito prevista;

-         dovranno evitarsi altresì ridondanti trascrizioni di riferimenti giurisprudenziali;

-         in   calce   ad   ogni   singola   doglianza   saranno   precisati,   in   relazione   a   quanto specificamente esposto, l’oggetto, il contenuto, le implicazioni del vizio dedotto.

La  redazione  dei  motivi  aggiunti  seguirà  le  medesime  indicazioni  di  cui  ai  punti  che precedono.

CONCLUSIONI

Il  ricorso  redatto dall'avvocato conterrà  le  richieste  relative  ai  motivi  esposti  nonché  eventuali  domande  di sospensione  della  esecuzione  della  condanna  civile  o  di  dichiarazione di  estinzione  del reato o di misure cautelari.

INDICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI

Al fine di dare compiutezza all’onere di indicazione, gli atti che dovranno essere oggetto di valutazione   saranno   specificamente   elencati   unitamente   agli   elementi   utili   allo   loro reperibilità  nel  fascicolo  (affoliazione,  faldone  ecc...),  così  da  renderli  facilmente consultabili.

 

 

Avvocato Fabio Scatamacchia: fscata@infinito.it  

Avvocato cassazionista, iscritto all'albo degli avvocati di Roma dal 1978 ed iscritto all'albo dei patrocinanti avanti alla Corte di Cassazione dal 1993

Sostituzioni in udienza: Tribunale civile e  penale, Corte di Appello civile e penale, Tar, Consiglio di Stato e Cassazione.        

Domiciliazione per i Colleghi

 

Legge 742/1969 e successive          modificazioni
Sospensione dei termini feriali

 

Art. 360.
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

Studio legale  Avvocato Fabio Scatamacchia

 

Note legali
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